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A cura della Dott.ssa Emanuela Coscarella

Il Decreto Legge 18/2020, recante le Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo scorso, stabilisce, al secondo comma dell’art. 88, che, stante la sospensione in tutta Italia di tutte le manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, aventi anche carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso, oltre che la chiusura di cinema, teatro, sale da concerto, sale da ballo e luoghi di aggregazione (sospensioni e chiusure confermate con il d.l. 19/2020, pubblicato il successivo 25.03.2020), è riconosciuta la sopravvenuta impossibilità della prestazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1463 cod.civ.

Ciò in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura: è possibile, pertanto, far leva sul disposto di cui all’art. 1463 cod.civ. e chiedere il rimborso per i biglietti di cinema, concerti, teatri, musei, mostre e altri luoghi della cultura.

Tale diritto può farsi valere presentando al venditore, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, apposita richiesta di rimborso, provando il relativo acquisto.

Il venditore, per parte sua, entro trenta giorni dalla richiesta, può emettere un voucher di importo pari al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.

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