mantenimento figli

A cura dell’Avv. Rossana Chiappetta

È emergenza Coronavirus anche per migliaia di padri separati che a fronte di una drastica, improvvisa ed inattesa diminuzione delle proprie entrate non sono più in grado di far fronte all’assegno di mantenimento dovuto in favore dei propri figli.
Ad oggi, però, non essendovi alcun intervento da parte del Governo o del Legislatore, il genitore onerato al pagamento dell’assegno di mantenimento è obbligato a farvi fronte anche in caso di estrema difficoltà.

È necessario ricordare che il mancato versamento dell’assegno di mantenimento determina conseguenze sia dal punto di vista civile (azioni esecutive), sia sotto il profilo penale.

Appare però opportuno segnalare che, nell’ipotesi di effettiva impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore prevista e disciplinata dagli artt. da 1256 a 1258 del Codice Civile italiano, è possibile ricorrere in via d’urgenza al Tribunale e qualora tra i coniugi vi fosse un rapporto collaborativo formalizzare un accordo anche per il tramite di una negoziazione assistita che preveda la modifica delle condizioni sia pur limitata alla durata dell’emergenza del coronavirus.

Di più difficile attuazione appare il raggiungimento di un accordo nei rapporti conflittuali: si suggerisce di trasmettere una comunicazione formale all’altro coniuge con la quale si rendono note le ragioni che portano all’impossibilità temporanea di versare totalmente o parzialmente il mantenimento e in alternativa, per il mezzo del proprio Legale ricorrere al Tribunale, richiedendo l’emissione di un provvedimento anche inaudita altera parte.

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