A far data dal 1° luglio 2020 gli uffici, prima di emettere un avviso di accertamento devono aver assicurato al contribuente la possibilità di confrontarsi in contraddittorio tramite l’invio a comparire.
L’invito al contraddittorio introdotto dal decreto Crescita si può applicare solo per la definizione degli accertamenti in materia di: imposte sui redditi e relative addizionali; contributi previdenziali; imposte sostitutive; imposta regionale sulle attività produttive; ritenute; imposta sul valore degli immobili all’estero e imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero; imposta sul valore aggiunto.
LA MANCATA ATTIVAZIONE DEL CONTRADDITTORIO POTRÀ COMPORTARE ADDIRITTURA L’INVALIDITÀ DELL’ATTO IMPOSITIVO!!
Il contribuente, con l’ausilio di un bravo professionista, potrà e dovrà dimostrare in sede di impugnazione le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.
In seguito a tale innovazione, l’avviso di accertamento emesso dall’ufficio dovrà essere specificatamente motivato con riferimento «ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente».
Dunque, l’esito del contraddittorio con il contribuente sarà parte della motivazione dell’accertamento: non sarà sufficiente che gli uffici si limitino a valutare gli elementi forniti dal contribuente, ma dovranno essere argomentate in motivazione le ragioni del relativo mancato accoglimento.
1 Comment
AntonioFeX
30 Dicembre 2021
Gli uffici dovranno assolvere all’onere motivazionale anche in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente, descrivendo le giustificazioni dallo stesso offerte e argomentando sulla relativa fondatezza, in modo da rendere intellegibile l’iter seguito per addivenire alla determinazione della pretesa tributaria. Considerata la ratio della norma, finalizzata alla corretta individuazione della pretesa tributaria tramite il potenziamento del confronto preventivo con il contribuente , gli uffici sono invitati a dare specifico conto in motivazione della fondatezza o meno di quanto chiarito e prodotto dal contribuente in sede di contraddittorio anche nelle ipotesi di invito attivato facoltativamente ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. L’ultima novità è la proroga dei termini.
Write a comment: