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A cura della Dott.ssa Virginia Tenuta

Prima che la Corte Costituzionale si pronunciasse sul punto, nel caso in cui un soggetto avesse commesso un reato previsto e punito dal Codice della Strada e avesse poi ottenuto dal Giudice una pronuncia di estinzione del reato, per esito positivo della Messa alla Prova, poteva ugualmente vedersi sottratta la vettura coinvolta nel reato, già estinto, a seguito di un provvedimento prefettizio di fermo o di confisca.

Ciò avveniva perché l’art.224-ter comma 6 del C.d.S. stabiliva che soltanto in caso di estinzione del reato per morte dell’imputato il Prefetto doveva revocare le sanzioni accessorie alla pena principale prevista per il reato, mentre in tutti gli altri casi egli avrebbe dovuto procede alla loro applicazione. A questo impianto faceva eccezione soltanto l’art. 186 del C.d.S., che al comma 9-bis combina l’estinzione del reato di guida in stato di ebrezza con la revoca delle sanzioni accessorie in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità.

Risultava quindi piuttosto contraddittorio che la revoca conseguisse ai L.P.U. e non alla Messa alla Prova, dato che la giurisprudenza riconosce a questa una capacità punitiva pari, se non persino più afflittiva, a quella del L.P.U.

Con funzione correttiva di questo difetto di coerenza è recentemente intervenuta la Corte Costituzionale, che ha pronunciato l’illegittimità costituzionale dell’art. 224-ter, comma 6, del Nuovo Codice della Strada, per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedeva che il Prefetto dovesse disporre la restituzione del veicolo all’avente diritto in caso di estinzione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool per esito positivo della messa alla prova, e non solo per lo svolgimento dei L.P.U.

La sentenza in questione è fin troppo prossima nel tempo perché vi possano già essere sentenze applicative della nuova forma dell’art.224-ter, dalle quali assumere come essa opererà o che estensione le verrà attribuita, ma dalla pronuncia della Corte Costituzionale si deduce che sin dalla sentenza del Giudice di merito, che estingue il reato, dovrebbero ritenersi revocate le sanzioni accessorie, quanto meno del sequestro e del fermo.

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