mutuo casa

A cura dell’Avv. Emma Marino

Molte famiglie a causa dell’emergenza sanitaria e della conseguente crisi economica che sta travolgendo, tra gli altri, il nostro Paese, si trova nell’impossibilità di poter sostenere il pagamento delle rate di mutuo “prima casa” .

L’emergenza da COVID-19 ha introdotto delle novità per quanto riguarda la sospensione delle rate del mutuo e l’accesso al Fondo di solidarietà mutui prima casa gestito dalla Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.) tramite due decreti:

  • il decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020
  • il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020.

Già con il DL 9/2020 recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” era stato prevista la possibilità di richiedere la sospensione, per 9 mesi, delle rate del mutuo “prima casa” in favore dei lavoratori dipendenti che avessero perso il lavoro (fisso o a tempo determinato), o che si erano visiti sospendere o ridurre l’orario di lavoro per almeno trenta giorni;

Con il nuovo decreto “Cura Italia” (18/2020) è stata allargata tale possibilità anche ai lavoratori autonomi che certifichino di aver subìto perdite pari al 33% sul fatturato trimestrale.
Potrà presentare la domanda di accesso ai benefici del Fondo di solidarietà per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per l’acquisto della prima casa il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile di importo non superiore a 250.000 euro. Il mutuo deve, però, essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda. Detta facoltà è prevista anche per il titolare del contratto di mutuo già in ritardo nel pagamento delle relative rate, purché il ritardo non superi i 90 giorni consecutivi.

Per il periodo di sospensione, il fondo pagherà alle banche, al posto dei mutuatari, solo il 50% della quota dei mancati interessi maturati sulle rate non versate, calcolati sulla base dell’Irs o dell’Euribor presi come riferimento per il calcolo del piano di ammortamento. Il restante 50% degli interessi maturati durante la sospensione resterà a carico del titolare del finanziamento. Finita la sospensione il mutuatario riprenderà (applicando i tassi che ci saranno in quel momento) a pagare le rate partendo dalla quota capitale residua lasciata al momento della domanda e il piano di ammortamento verrà quindi allungato di un periodo pari alla durata della sospensione.
Nessuna sospensione per finanziamenti personali e cessioni del quinto.

Nessuna misura è stata, invece, ad oggi adottata a sostegno delle ipotesi di credito al consumo (finanziamenti personali e cessioni del quinto). Pertanto, chi attualmente oggi è costretto a pagare rate per tali forme di credito non avrà diritto ad alcuna moratoria.

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