A cura dell’Avv. Francesco Provenzano
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In seguito alla entrata in vigore del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 molti appassionati titolari di porto d’arma (licenza di caccia, porto d’arma per difesa personale, porto di fucile per uso tiro a volo) in scadenza in questo periodo di “coronavirus” si sono posti legittimi dubbi in merito al corretto comportamento da tenere per non incorrere in problemi burocratici o legali. Inizialmente si è ritenuto che la scadenza dei porti d’arma scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento fosse prorogata fino al 31 agosto 2020 per effetto dell’art. 104 del D.L., in virtù della ritenuta equiparazione del porto d’arma a qualsiasi altro documento di riconoscimento.
Più corretto sembrava però il riferimento all’art. 103 del Decreto, il quale prevede che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
A chiarire le cose è intervenuta la nei giorni scorsi una Circolare del Ministero dell’Interno la quale ha precisato che nella voce “permessi” richiamata dal citato art. 103 devono essere compresi anche “le licenze di porto d’arma, oltre che per difesa personale, anche per uso caccia e uso sportivo”.
Conseguentemente gli appassionati titolari di porto d’arma –salvo eventuali ulteriori provvedimenti– hanno tutto il tempo di provvedere agli adempimenti ed alle formalità necessarie al rinnovo, sempre nella speranza che l’emergenza “coronavirus” cessi al più presto e consenta al SSN di occuparsi degli accertamenti medici cui devono sottoporsi i titolari di porto d’arma.
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