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A cura dell’Avv. Pasqualino Maio

Il Governo Italiano, tenuto conto della particolare situazione emergenziale del Paese, ha emanato il decreto “Cura Italia” grazie al quale sono state previste una serie di misure economiche a sostegno dei contribuenti.

L’art. 68 del decreto ha disposto la sospensione di una serie di carichi affidati agli agenti della riscossione.

In particolare, nel periodo compreso tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020, sono stati sospesi:

  • i versamenti derivanti dalle cartelle e dagli avvisi di pagamento (il termine ultimo per effettuare tali pagamenti è stato prorogato al 30 giungo 2020).
  • le attività di notifica di nuove cartelle di pagamento, di avvisi di accertamento e di addebito.

Inoltre, sempre nell’interesse del contribuente, è stato differito, al 31 maggio 2020, sia il pagamento della rata relativa alla cosiddetta rottamazione-ter (scadenza precedentemente fissata per il 28 febbraio), sia il pagamento della rata del cosiddetto saldo e stralcio (scadenza precedentemente fissata per il 31 marzo).

Alla luce di quanto sopra esposto risulta evidente che le misure varate dal Governo hanno l’obiettivo, in questo preciso momento storico, di contenere quanto più possibile la crisi di liquidità finanziaria connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito gran parte delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese Italiane.

Pertanto, i provvedimenti emanati con il decreto Cura-Italia e diretti agli Agenti della riscossione, tra i quali rientra anche Agenzia delle Entrate-Riscossione, garantiscono una maggiore liquidità finanziaria per due semplici motivi:

  1. I soggetti interessati fino al 31 maggio 2020 non si vedranno notificare nuove cartelle o avvisi di pagamento e, di conseguenza, in questo periodo seppure limitato, avranno una riduzione delle uscite economiche;
  2. Grazie alla proroga delle scadenze dei pagamenti si avrà la possibilità di ripartire la spesa su un arco temporale maggiore.

Tutto ciò diventa ancora più interessante in quanto il differimento del termine di pagamento si applica anche alla cosiddetta rottamazione-ter e al cosiddetto saldo e stralcio che consente al contribuente che, non ha avuto la possibilità di versare le rate scadute e relative ai mesi di febbraio e marzo, la possibilità di non decadere dalle importanti e consistenti agevolazioni introdotte dal decreto fiscale 2019 definito “Pace Fiscale”.

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