A cura dell’Avv. Francesco Provenzano
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Armi proprie ed improprie, bianche, da fuoco e da guerra
Come per qualsiasi materia, nel campo del diritto delle armi l’utilizzo della giusta terminologia è essenziale per consentire la comprensione di norme che non potrebbero essere correttamente interpretate senza conoscere il particolare e specifico significato che assumono alcuni dei termini utilizzati. Il primo di tali termini è, naturalmente, quello che identifica l’oggetto della materia stessa, ossia il concetto di “arma”. In senso assai generico qualsiasi oggetto idoneo a “recare offesa” a persone o cose è un’arma, cosicché un numero infinito di oggetti potrebbe essere utilizzato come arma (un sasso, una bottiglia, un mestolo ecc.) ma certamente non è classificabile come tale ed infatti il diritto delle armi non si occupa di qualsiasi corpo esistente in natura che possa essere utilizzato come strumento di offesa ma, in primo luogo, di quelli costruiti dall’uomo allo specifico fine di recare offesa alle persone o alle cose e che vengono classificati nell’ampia categoria delle “armi proprie”, che possono a loro volta essere distinte nelle due diverse tipologie di “armi da fuoco” ed “armi bianche”, mentre sotto la definizione di “armi improprie” si trova tutta una serie di strumenti che, pur destinati ad essere utilizzati nelle più varie attività, sono accomunati dall’idoneità ad “offendere”.
Più precisamente, e come mera esemplificazione, sono armi improprie: gli strumenti da punta e da taglio, le mazze, le catene, i tubi, le biglie metalliche, le fionde, gli archi, le balestre, i fucili da pesca subacquea ecc. Tali strumenti non richiedono porto d’armi ma non possono essere portati senza giustificato motivo: ad esempio il cacciatore o l’escursionista può portare un bastone, ma una volta cessato il “motivo” non può più portarlo con sé. Attenzione quando andate a funghi a non lasciare un coltello in macchina! In caso di controllo da parte delle forze dell’ordine si incorre in non pochi problemi.
Le armi bianche sono tutti quegli strumenti, generalmente realizzati in acciaio o altro metallo o materiale idoneo, idonei a recare offesa tramite una lama o una punta. Le armi da fuoco –dette anche “da sparo”- e che costituiscono l’oggetto principale di questo e dei prossimi post, sono congegni che espellono un corpo solido attraverso una canna utilizzando l’energia derivante dall’accensione della carica di lancio (fucili, pistole, lanciarazzi, ecc.).
Ai fini della comprensione della normativa in materia ed in particolare ai fini dell’identificazione del regime giuridico e delle possibilità di lecito utilizzo delle armi, è importante distinguere le seguenti categorie:
Armi da guerra, Armi da caccia, Armi sportive, Armi comuni.
Le armi da guerra, ovviamente, non sono in commercio e non possono essere legalmente detenute, essendo destinate unicamente all’utilizzo di militari e forze di polizia, salvo il caso delle armi disattivate che subiscono modifiche tali da renderne impossibile l’uso. Alcune armi da guerra –in massima parte i cd “fucili d’assalto” (es. l’Ak 47-meglio noto come “Kalasnikov” e le altre armi leggere camerate in calibri da pistola (HK mp5 e simili) capaci di sparare a raffica, hanno a volte una versione “civile” che è priva di tale capacità, potendo sparare solo in modalità semiautomatica. Poiché la realtà è varie e complessa…le categorie non sono finite! Arrivederci al prossimo articolo.
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