armi

A cura dell’Avv. Francesco Provenzano

Il diritto delle armi è materia piuttosto trascurata non solo dai comuni cittadini (cosa questa abbastanza normale) ma anche da parte di coloro che, in ragione della loro attività professionale, dovrebbero invece averne una conoscenza ben più approfondita.
Gli stessi operatori del diritto, se interpellati “a bruciapelo”, possono fornire opinioni non corrette ed il più delle volte basate sulle varie “prassi” seguite da Questure che, spesso, interpretano la normativa in modo difforme tra loro e richiedono adempimenti non previsti (si veda, in tema di custodia delle armi, la vox populi –errata- che ritiene necessario in ogni caso l’acquisto di una cassaforte).
Per tali ragioni-oltre che per una mia insana passione per la materia- ritengo di fare cosa utile offrire ai lettori (soprattutto a quelli che ovviamente non sono tenuti a conoscere l’argomento per ragioni professionali), la giusta medicina, sotto forma di “pillole” di diritto facilmente assumibili al bisogno ed iniziando, col prossimo post, a definire il concetto di arma ed illustrare le relative classificazioni

Prima di far ciò è però opportuno e necessario ricordare che, sebbene il principio “ignorantia legis non excusat” valga in ogni campo del diritto, quando si tratta di armi, è richiesta a tutti la massima prudenza ed attenzione, perché gli errori –anche banali– si pagano cari (in tutti i sensi).

Per chiarire basta qualche esempio: se alla guida della propria autovettura si commette una infrazione al codice della strada si viene sanzionati e, se non si è “esagerato”, la conseguenza sarà una sanzione pecuniaria o qualche punto in meno sulla patente.
Se si commette un abuso edilizio, si potrà incorrere in problemi anche dal punto di vista penale, ma si potrà “sistemare” il tutto con una concessione in sanatoria.
In entrambi i casi, il diritto di circolare alla guida della propria autovettura o di costruire la propria casa sono “salvi” e nessuno ne verrà privato.

Ben diverso è invece l’atteggiamento del “sistema” nei confronti del possessore o dell’utilizzatore di un’arma: basta un errore, anche di apparente poca rilevanza, e l’Autorità di Pubblica Sicurezza potrà fare metaforicamente a brandelli la vostra licenza di caccia o di tiro a volo.
Ciò in quanto qualsiasi “mancanza” può portare ad un giudizio di non affidabilità, con conseguente revoca (con ogni probabilità definitiva) del titolo abilitativo e sequestro dell’arma, oltre a determinare con estrema facilità tutta una serie di (spiacevoli) conseguenze legali anche e soprattutto penali.

Addirittura, qualsiasi indizio o elemento che possa far sorgere nell’autorità di Pubblica Sicurezza il sospetto che un soggetto potrà in futuro “abusare” del proprio diritto a possedere un’arma può causarne il sequestro

Occhio dunque! E seguite i prossimi post se volete fare un ripasso generale della materia!

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