A cura della Dott.ssa Virginia Tenuta
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L’art.4 del D.L. n. 19 parla chiaro: non più reati ma illeciti, questo dal 26 marzo costituiscono le violazioni dei DPCM che daranno attuazione alle misure di contenimento dell’emergenza, previste dal decreto legge medesimo. È allora esclusa la violazione dell’ormai celeberrimo art.650 c.p., perché <<salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del c.p. o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità>>.
La sanzione è aumentata nel caso in cui la violazione della misura sia perpetrata con l’utilizzo di un veicolo oppure in caso di sua reiterazione o ancora da parte di chi sia risultato positivo al virus (con configurabilità del reato contro la salute pubblica) ma, al pari di una multa, la sua misura verrà ridotta nel caso di un pagamento immediato o comunque tempestivo rispetto all’accertamento o alla notificazione.
È fatto notorio che dall’introduzione della precedente fattispecie penalistica le denunce che la riguardano si siano accumulate. L’art.4 fornisce responso anche a chi giustamente si chiede come si combineranno norme punitive di diversa natura ma previste per le medesime violazioni: <<Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà>>. Dunque gli atti dovranno essere trasferiti all’autorità amministrativa competente, nel caso di specie il Prefetto, e nella remota ipotesi in cui prima dell’introduzione del nuovo D.L. fosse già stata adottata una sentenza o un decreto definitorio, questi dovranno essere revocati.
Per converso, resta ferma l’applicabilità dell’art.103 del D.L. n.18: i termini di avvio del procedimento amministrativo che consegue alle violazioni in oggetto non sono da intendersi temporaneamente sospesi, come invece accade per i procedimenti concernenti violazioni di altre disposizioni di legge. Le nuove previsioni avranno certamente alleggerito le conseguenze delle trasgressioni, dando però maggiore rilievo alla rapidità della loro irrogazione.
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