A cura dell’Avv. Francesco Belcastro
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L’assegno, per essere valido, deve contenere alcuni elementi indispensabili: la denominazione di assegno bancario, l’ordine di pagamento, il nome della banca (trattario), l’importo in cifre e in lettere, il luogo e data di emissione, il beneficiario e la firma del correntista (traente). Può accadere, ed invero accade molto frequentemente, che il debitore apponga una data successiva rispetto a quella in cui viene consegnato all’intestatario: in tal caso si parla di assegno postdatato.
Questo comportamento, inizialmente integrante responsabilità penale, è stato depenalizzato e fatto ricadere in una mera evasione dell’imposta di bollo sul presupposto che la postdatazione “trasforma” l’assegno in una sorta di documento cambiario quindi se posto all’incasso prima della data indicata su di esso obbliga il beneficiario al versamento della tassa evasa e delle sanzioni.
L’assegno, anche se postdatato, resta comunque un titolo pagabile a vista previa regolarizzazione fiscale, ma, nel caso risultasse scoperto, pur se oggetto di segnalazione alla CAI ed al CRIFF per il traente, a differenza di quello regolarmente datato, non vale quale un titolo esecutivo, neanche se regolarizzato fiscalmente. Si tratta pur sempre di un titolo irregolare, per cui se presentato in banca prima della dGli assegni postdatati sono immuni al Coronavirus?ata apposta su di esso, non potrà essere utilizzato per iniziare le procedure di pignoramento al debitore (previo precetto) e, pur potendo essere posto a base della richiesta di decreto ingiuntivo, soprattutto se dato a garanzia, ben potrebbe essere paralizzato dalla successiva opposizione del debitore (Sent. Corte di Cassazione. n. 10710/16 del 24.05.2016).
Proprio in virtù di questa disciplina la situazione venutasi a creare a causa del Corona Virus potrebbe avere effetti dirompenti dovuti al prevedibile aumento di quanti porranno all’incasso titoli postdatati prima della data indicata sull’assegno, all’impossibilità di onorare un gran numero di assegni postdatati emessi precedentemente alla crisi ed al fatto che il nostro ordinamento, al momento, non pare offrire soluzioni efficaci ad evitare che gli effetti dell’assegno insoluto si “abbattano” comunque sul traente, nonostante la situazione sopravvenuta, oggettivamente imprevedibile.
Infatti, sia che il titolo venga posto all’incasso in corrispondenza o dopo la data indicata su di esso (“trasformandolo” in un assegno regolare a tutti gli effetti), sia se venisse posto all’incasso prima, al di là della sua ridotta efficacia, in caso di assenza di provvista, eventuali eccezioni legate alla crisi attuale che mirassero a far venire meno l’obbligazione assunta, potrebbero essere fatte valere solo in un giudizio civile, quindi solo dopo che la segnalazione e le eventuali ulteriori conseguenze hanno già dispiegato i loro effetti.
In risposta a queste legittime e diffuse preoccupazioni, iniziano a circolare voci insistenti su una possibile sanatoria, ma i contorni di un simile provvedimento non sono ancora ben chiari, né vi può essere alcuna certezza in ordine all’effettiva emissione di un simile provvedimento.
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