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A cura della Dott.ssa Emanuela Coscarella

Fra le misure a sostegno di negozi e botteghe, costretti a sospendere la loro attività commerciale a causa dell’emergenza sanitaria da coronavirus, figura il c.d. “bonus affitti”.

L’art. 65 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto “Cura Italia”) ha riconosciuto, ai soggetti esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione (versato o da versare per il mese di marzo 2020) degli immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe, appunto).
Detta misura, volta evidentemente ad agevolare i lavoratori autonomi che sono stati costretti a chiudere le loro attività, si configura esclusivamente quale reddito d’imposta, facendo legittimamente sorgere la questione se sia – o meno – possibile sospendere, in qualche modo, il pagamento del canone dovuto, appellandosi ai mancati guadagni causati dalla chiusura.

Dalla semplice lettura testuale del decreto dovrebbe propendersi per una risposta negativa: è un credito d’imposta e, come tale, non è misura idonea a sospendere il pagamento del canone. Questo, pertanto, parrebbe essere sempre dovuto al proprietario.

La normativa vigente, però, tutela i conduttori aprendo altre strade utilmente percorribili. Strade che, da un lato, dovranno necessariamente contemperarsi alle recenti statuizioni e, dall’altro, dovranno essere valutate nel caso concreto.

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