L’obbligo vaccinale per i medici e tutti gli operatori sanitari è coerente con i migliori approdi conoscitivi cui è pervenuta la comunità scientifica e, costituendo espressione del principio di solidarietà sociale, non viola alcun principio costituzionale.

Il diritto all’autodeterminazione di quanti abbiano deciso di non vaccinarsi è da ritenersi recessivo rispetto alla tutela di beni supremi quale è la salute pubblica.

Lo ha confermato il TAR Calabria che, nel solco della prevalente giurisprudenza,  con l’Ordinanza resa in data 14.04.22, ha accolto le tesi difensive articolate dallo Studio Legale ALTOMARE & ASSOCIATI s.r.l. Società tra Avvocati con gli Avv.ti Herman ALTOMARE e Francesco PROVENZANO nell’interesse dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Cosenza e, riconosciuta la piena legittimità dell’operato dell’Ente, ha rigettato l’istanza cautelare proposta da un iscritto avverso il provvedimento di sospensione dall’esercizio della professione adottato a suo carico in quanto non in regola con l’obbligo vaccinale covid-19 normativamente imposto a tutti gli iscritti.

Scrivi un commento:

*

Il tuo indirizzo e-mail non verrà pubblicato.