cucciolo

A cura dell’Avv. Teresa Politano

C’era una volta e c’è ancora, dopo tre anni dal suo ricovero in canile conseguente ad un provvedimento giudiziario, un cane di nome Pio (nome di fantasia).

La L. n. 189 del 2004 ha introdotto nel libro II del codice penale quattro nuove fattispecie delittuose (art. 544 bis, 544 ter, 544 quater e 545 quinquies c.p.), nell’ambito del titolo IX bis, ha modificato il testo dell’art. 727 c.p., ora rubricato abbandono di animali, ha altresì inserito l’art. 544 sexies c.p., secondo cui, in caso di condanna o di applicazione di pena concordata per i delitti previsti dall’art. 544 ter (maltrattamento di animali), art. 544 quater (organizzazione di spettacoli che comportino sevizie o strazio per gli animali) e art. 545 quinquies (promozione di combattimenti tra animali che ne mettano in pericolo l’integrità fisica) è prevista la confisca obbligatoria dell’animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato

Parallelamente, sono state introdotte due nuove disposizioni di coordinamento del codice penale, ovvero gli artt. 19 ter e 19 quater, il secondo dei quali, rubricato affidamento degli animali sequestrati o confiscati, prevede espressamente che gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca siano affidati ad associazioni o enti riconosciuti che ne facciano richiesta.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che anche il comportamento integrante la fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 727 c.p. possa dare luogo alla misura ablativa della confisca: ciò, in quanto la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, costituisce reato e, pertanto, rientra comunque nell’ipotesi di confisca obbligatoria ex art. 240 c.p., comma 2, n. 2, in forza del quale deve sempre essere ordinata la confisca delle cose.

In forza di siffatte previsioni accade dunque che gli animali in questione, ma noi prendiamo in esame espressamente la confisca ed il sequestro di cani, vengano ricoverati presso il competente canile ove, in considerazione dei tempi della giustizia italiana è possibile che rimangano anni prima di una sentenza a carico dei soggetti proprietari che a seconda dell’assoluzione o della loro condanna ne decreti la restituzione o la definitività dell’allontanamento.

In questo quadro interviene la sentenza della Corte di Cassazione sez. III del maggio 2020 n° 16480 che si occupa proprio di “esaminare la questione se, operato il sequestro degli animali che si assumono maltrattati o comunque destinatari di una delle altre condotte illecite penalmente sanzionate, sia possibile disporne l’affidamento ai privati prima della definizione del procedimento penale. Tale quesito ha già ricevuto risposta positiva dalla giurisprudenza di legittimità, essendo stato condivisibilmente precisato (Sez. 3, n. 22039 del 21/04/2010, Rv. 247656) che l’affidamento provvisorio a privati degli animali oggetto di sequestro (…) non contrasta con la previsione di cui all’art. 19 quater disp. att. c.p., che non pone affatto limitazioni al riguardo.”

Pacifico dunque il predetto principio la sentenza che ci occupa dirime la questione circa l’affido temporaneo o definitivo dell’animale ed è sulla scorta della sacrosanta presunzione di non colpevolezza prevista dall’art. 27 Cost., comma 3 che si affievoliscono le chance di una vita fuori dal canile per lo sfortunato Pio.

La sentenza che commentiamo rileva come non possa “affatto escludersi, infatti che il soggetto accusato di determinate condotte in danno degli animali sia assolto all’esito del giudizio, risultando pertanto pienamente legittimato a ottenere la restituzione degli animali sequestrati, effetto questo che non sarebbe possibile ove, in una fase interlocutoria del procedimento penale, si disponga l’affidamento definitivo degli animali solo in presenza di un cd. “giudicato cautelare”, non certo equiparabile alla nozione tecnica di irrevocabilità dell’affermazione di colpevolezza dell’imputato, ex art. 648 c.p.p..

Dunque, l’esigenza di assicurare agli animali sequestrati un’adeguata protezione mediante l’affidamento temporaneo a soggetti privati pronti a prestare loro accoglienza, non può essere estesa fino al punto di sacrificare il principio per cui, fino all’accertamento irrevocabile della responsabilità penale dell’imputato, non può procedersi all’ablazione definitiva di quanto nella sua disponibilità”. Viene rigettata dunque la diversa interpretazione proposta dal Pubblico Ministero che ha promosso il ricorso e che chiedeva “che, ancor prima che intervenga la statuizione sulla confisca e che questa diventi irrevocabile, dovrebbe essere consentito disporre l’affidamento in via definitiva degli animali ai privati disponibili ad accoglierli, dovendosi ritenere sufficiente la formazione del “giudicato cautelare”.
Conseguenza di tutto ciò è che rimane possibile solo l’affido provvisorio dell’animale, circostanza che ben potrebbe scoraggiare i soggetti che intendendo adottare rectius in questo caso prendere in affido un cane poichè correrebbero il rischio di doverlo poi, un giorno, restituire dopo averlo fatto diventare parte integrante della propria vita.

Ed è a questo punto che si dovrebbe gettare il cuore oltre l’ostacolo prendendo comunque in affido i vari Pio, sparsi nei diversi canili, sottraendoli ad anni di reclusione in un luogo ove le cure e l’affetto dei volontari non possono lenire più di tanto la loro pena.
La scelta dell’affido (anche) in questo caso dimostrerebbe una capacità di amare che nulla ha a che spartire con il concetto di proprietà, non sarebbe l’acquisizione di un bene ma di una presenza che arricchisce la nostra vita, fosse anche a tempo.

Ps un sentito ringraziamento al PM che ha introdotto il ricorso poi dichiarato inammissibile…

CategoryDiritto penale
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